Art. 5. Priorita' 1. Le Unita' Sanitarie Locali dovranno prioritariamente avviare i seguenti interventi: a) attivazione dei Distretti Sanitari e della rete dei Poli Sanitari Territoriali; b) attivazione, in tali ambiti, della rete ambulatoriale specialistica, intra ed extraospedaliera, anche per contenere i ricoveri nei limiti delle esigenze diagnostiche e curative; c) ristrutturazione, razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e tenuto altresÿi', conto di quanto previsto per le Aziende Ospedaliere e i presidi ospedalieri dall'articolo 4, comma decimo, del decreto legislativo di riordino; d) attivazione del Servizio regionale per l'Emergenza sanitaria; e) attivazione dei dipartimenti di prevenzione; f) attivazione del Sistema Informativo Sanitario; g) attivazione e potenziamento delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale; h) attivazione e potenziamento dei servizi riabilitativi (di cui all'art. 26 della legge n. 833/78) di 1, 2 e 3 livello e della legge n. 104/92; i) uniformare interventi, organizzazione dei servizi, ristrutturazioni e riqualificazione degli stessi ai progetti obiettivo allegati.