Art. 5.
                              Priorita'
 
  1. Le Unita' Sanitarie Locali dovranno prioritariamente  avviare  i
seguenti interventi:
   a)  attivazione  dei  Distretti  Sanitari  e  della  rete dei Poli
Sanitari Territoriali;
   b)  attivazione,  in  tali  ambiti,   della   rete   ambulatoriale
specialistica,  intra  ed  extraospedaliera,  anche  per  contenere i
ricoveri nei limiti delle esigenze diagnostiche e curative;
   c) ristrutturazione, razionalizzazione  e  riqualificazione  della
rete   ospedaliera   in   conformita'   alle  disposizioni  contenute
nell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 della  legge  30
dicembre  1991, n. 412 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e tenuto altresÿi', conto  di  quanto
previsto   per   le  Aziende  Ospedaliere  e  i  presidi  ospedalieri
dall'articolo 4, comma decimo, del decreto legislativo di riordino;
   d) attivazione del Servizio regionale per l'Emergenza sanitaria;
   e) attivazione dei dipartimenti di prevenzione;
   f) attivazione del Sistema Informativo Sanitario;
   g) attivazione e potenziamento delle attivita'  di  formazione  ed
aggiornamento professionale;
   h)  attivazione  e potenziamento dei servizi riabilitativi (di cui
all'art. 26 della legge n. 833/78) di 1, 2 e 3 livello e della  legge
n. 104/92;
   i)    uniformare    interventi,    organizzazione   dei   servizi,
ristrutturazioni  e  riqualificazione  degli   stessi   ai   progetti
obiettivo allegati.