Art. 6. Criteri per l'attuazione del Piano Sanitario Regionale 1. Il Piano Sanitario Regionale determina: a) le modalita' ed i tempi di realizzazione degli interventi; b) gli standards di funzionalita' ed efficienza dei servizi ed i parametri per l'utilizzazione ottimale delle strutture ospedaliere e dei posti letto; c) le indicazioni, in riferimento alla normativa vigente, per la soppressione, la trasformazione, la riconversione e l'accorpamento dei servizi eccedenti o non essenziali in quanto non riconducibili agli standards suddetti; d) la indicazione degli interventi riservati alla Regione e degli indirizzi cui devono attenersi le Unita' Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli enti locali interessati anche agli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma quattordicesimo, del decreto legislativo di riordino circa le attribuzioni della conferenza dei Sindaci; e) i tempi di attuazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi.