Art. 6.
       Criteri per l'attuazione del Piano Sanitario Regionale
 
  1. Il Piano Sanitario Regionale determina:
   a) le modalita' ed i tempi di realizzazione degli interventi;
   b)  gli  standards di funzionalita' ed efficienza dei servizi ed i
parametri per l'utilizzazione ottimale delle strutture ospedaliere  e
dei posti letto;
   c)  le  indicazioni, in riferimento alla normativa vigente, per la
soppressione, la trasformazione, la  riconversione  e  l'accorpamento
dei  servizi  eccedenti  o non essenziali in quanto non riconducibili
agli standards suddetti;
   d) la indicazione degli interventi riservati alla Regione e  degli
indirizzi cui devono attenersi le Unita' Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliere  e  gli  enti  locali  interessati  anche agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 3, comma quattordicesimo,  del  decreto
legislativo  di  riordino  circa le attribuzioni della conferenza dei
Sindaci;
   e) i tempi di attuazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi.