Art. 7. Efficacia 1. Il Piano Sanitario Regionale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutti gli interventi in materia sanitaria nell'ambito regionale. Esso ha validita' per il triennio di riferimento e in ogni caso fino all'approvazione di un nuovo Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12. 2. La Regione uniforma al Piano Sanitario Regionale la propria attivita' legislativa, regolamentare ed amministrativa nel settore sanitario, nonche' la propria funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali. 3. Ai contenuti e agli indirizzi del Piano devono uniformarsi le Unita' Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Province, i Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane nell'esercizio delle loro funzioni.