Art. 7.
                              Efficacia
 
  1. Il Piano Sanitario  Regionale  ha  efficacia  di  indirizzo,  di
prescrizione  e  di  vincolo  per  tutti  gli  interventi  in materia
sanitaria nell'ambito regionale. Esso ha validita' per il triennio di
riferimento e in ogni caso fino all'approvazione di un  nuovo  Piano,
fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.
  2.  La  Regione  uniforma  al  Piano Sanitario Regionale la propria
attivita' legislativa, regolamentare ed  amministrativa  nel  settore
sanitario, nonche' la propria funzione di indirizzo, di coordinamento
e di controllo nei confronti degli enti locali.
  3.  Ai  contenuti  e agli indirizzi del Piano devono uniformarsi le
Unita' Sanitarie Locali,  le  Aziende  Ospedaliere,  le  Province,  i
Comuni,  singoli  o  associati, e le Comunita' montane nell'esercizio
delle loro funzioni.