Art. 8.
                      Indirizzo e coordinamento
 
  1.  La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
amministrative  e  sanitarie  delle  Unita'  Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere, con particolare riferimento alla attuazione  del
Piano  Sanitario  Regionale,  spetta  alla  Giunta  regionale  che la
esercita in conformita' ai criteri fissati dal Piano  stesso  nonche'
agli  atti  della programmazione sanitaria nazionale nel quadro delle
attribuzioni conferite  alla  Regione  dall'articolo  2  del  decreto
legislativo di riordino.
  2.  Per  l'esercizio  delle  suddette  funzioni  e'  istituito  con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla
sanita', un apposito Osservatorio Sanitario.
  3. L'Osservatorio, che e' presieduto dall'assessore regionale  alla
Sanita' o da un suo delegato, e' costituito:
   a)  da  5  membri  esterni  con  specifica esperienza e comprovata
competenza,   con   particolare   riferimento   alla    economia    e
programmazione   sanitaria   e  controllo  di  gestione  nel  settore
sanitario, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore
alla sanita' all'inizio di ogni legislatura e che restano  in  carica
fino alla nomina dei nuovi componenti;
   b)  dai responsabili di settore dell'Assessorato, che intervengono
ai lavori dell'Osservatorio, in base alle rispettive attribuzioni  in
relazione alla peculiarita' dei temi da trattare;
   c)   da   un   rappresentante   designato  dalle  associazioni  di
volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
  4. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio  del  piano  sanitario
regionale  nonche'  del  sistema di indicatori previsto dall'articolo
14, secondo comma,  del  decreto  legislativo  di  riordino  e  della
realizzazione  dei piani attuativi, nonche' dell'attivita' gestionale
delle  Unita'  Sanitarie  Locali,  ai  fini  di  quanto  previsto  al
successivo  art.  11, comma 2. L'Osservatorio ha altresÿi' compiti di
supporto tecnico nei confronti del Consiglio regionale, della  Giunta
regionale  e  dell'Assessore  regionale alla sanita', per l'esercizio
delle funzioni demandategli dalla presente legge.
  5. L'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma  4  e  i  relativi
risultati,  vanno  resi  pubblici attraverso il bollettino regionale,
con cadenza semestrale.
  6. La Giunta regionale definisce, nell'ambito della funzione di cui
al  primo  comma  e  tenuto  altresi'  conto  di   quanto   stabilito
dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  di riordino
specifici  programmi  di  valutazione  e  di  verifica  dei  servizi,
avvalendosi, a tal fine, dell'Osservatorio.
  7.    All'Osservatorio    sara'    assegnato,   con   provvedimento
dell'Assessore alla sanita',  personale  regionale  con  specifica  e
documentata esperienza nella materia, in numero non superiore ad otto
unita'.