Art. 8. Indirizzo e coordinamento 1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative e sanitarie delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, con particolare riferimento alla attuazione del Piano Sanitario Regionale, spetta alla Giunta regionale che la esercita in conformita' ai criteri fissati dal Piano stesso nonche' agli atti della programmazione sanitaria nazionale nel quadro delle attribuzioni conferite alla Regione dall'articolo 2 del decreto legislativo di riordino. 2. Per l'esercizio delle suddette funzioni e' istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', un apposito Osservatorio Sanitario. 3. L'Osservatorio, che e' presieduto dall'assessore regionale alla Sanita' o da un suo delegato, e' costituito: a) da 5 membri esterni con specifica esperienza e comprovata competenza, con particolare riferimento alla economia e programmazione sanitaria e controllo di gestione nel settore sanitario, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanita' all'inizio di ogni legislatura e che restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti; b) dai responsabili di settore dell'Assessorato, che intervengono ai lavori dell'Osservatorio, in base alle rispettive attribuzioni in relazione alla peculiarita' dei temi da trattare; c) da un rappresentante designato dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini. 4. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio del piano sanitario regionale nonche' del sistema di indicatori previsto dall'articolo 14, secondo comma, del decreto legislativo di riordino e della realizzazione dei piani attuativi, nonche' dell'attivita' gestionale delle Unita' Sanitarie Locali, ai fini di quanto previsto al successivo art. 11, comma 2. L'Osservatorio ha altresÿi' compiti di supporto tecnico nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell'Assessore regionale alla sanita', per l'esercizio delle funzioni demandategli dalla presente legge. 5. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 e i relativi risultati, vanno resi pubblici attraverso il bollettino regionale, con cadenza semestrale. 6. La Giunta regionale definisce, nell'ambito della funzione di cui al primo comma e tenuto altresi' conto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo di riordino specifici programmi di valutazione e di verifica dei servizi, avvalendosi, a tal fine, dell'Osservatorio. 7. All'Osservatorio sara' assegnato, con provvedimento dell'Assessore alla sanita', personale regionale con specifica e documentata esperienza nella materia, in numero non superiore ad otto unita'.