Art. 9. Unita' Sanitarie Locali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le unita' sanitarie locali di cui alla legge regionale 12 novembre 1994, n. 26, assumono la denominazione di aziende sanitarie; i presidi ospedalieri costituiti in aziende assumono la denominazione di aziende ospedaliere. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Cerzeto e' aggregato all'area dell'azienda sanitaria n. 4.