Art. 9.
                       Unita' Sanitarie Locali
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  unita'  sanitarie  locali di cui alla legge regionale 12 novembre
1994, n. 26,  assumono  la  denominazione  di  aziende  sanitarie;  i
presidi  ospedalieri  costituiti in aziende assumono la denominazione
di aziende ospedaliere.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il comune di Cerzeto e' aggregato all'area dell'azienda sanitaria  n.
4.