(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 16
                         del 1 aprile 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza
                     degli organi amministrativi
 
  1.  Le  disposizioni  del  decreto  legge  16  maggio 1994, n. 293,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.  444,  si
applicano,  con  le modifiche ed integrazioni previste dalla presente
legge,  agli  organi  di  amministrazione  attiva,  consultiva  e  di
controllo   della  Regione,  nonche'  degli  enti  pubblici  da  essa
dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o  vigilanza,  e
delle  persone  giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla
nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti
pubblici,  fatta  eccezione  per  gli  organi elettivi della Regione,
delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di
componenti e' di competenza dell'Assemblea regionale.
  2. Gli uffici titolari del potere di nomina  dei  componenti  degli
organi   di   amministrazione   attiva,  consultiva  e  di  controllo
provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i  dati  relativi
ai   termini   di   scadenza,   proroga   e  decadenza  degli  organi
amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro  il
30  giugno  di  ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da
effettuare l'anno successivo.
  3. Entro il 30 settembre di ogni  anno,  a  cura  della  Presidenza
della  Regione,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di  cui  al  comma  1.
L'elenco  indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al
quale la nomina  deve  essere  effettuata,  le  fonti  normative  che
prevedono  la nomina o la designazione, l'organo regionale competente
alla nomina,  il  termine  di  scadenza  del  mandato  dell'organo  o
dell'ente ed il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito.