(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 1 aprile 1995) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi 1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applicano, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge, agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonche' degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti e' di competenza dell'Assemblea regionale. 2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente ed il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito.