Art. 2. Procedure per le nomine di competenza regionale 1. Le competenze alle nomine o designazioni del Presidente della Regione, della Giunta e degli Assessori regionali sono espressamente attribuite dalla legge. Tali nomine e designazioni sono comunicate entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente. 2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna nomina o designazione, l'indicazione delle condizioni di professionalita', competenza e moralita' e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico. 3. Sono fatte salve le norme che prevedono l'acquisizione di pareri delle commissioni legislative permanenti sulle nomine effettuate dal Governo della Regione.