Art. 2.
           Procedure per le nomine di competenza regionale
 
  1.  Le  competenze  alle nomine o designazioni del Presidente della
Regione, della Giunta e degli Assessori regionali sono  espressamente
attribuite  dalla  legge.  Tali nomine e designazioni sono comunicate
entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina  alla
Assemblea   regionale  per  l'inoltro  alla  commissione  legislativa
permanente competente.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna nomina
o designazione, l'indicazione delle condizioni  di  professionalita',
competenza  e  moralita'  e  del possesso dei requisiti eventualmente
richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a  ricoprire
l'incarico.
  3. Sono fatte salve le norme che prevedono l'acquisizione di pareri
delle  commissioni legislative permanenti sulle nomine effettuate dal
Governo della Regione.