Art. 3.
                          Incompatibilita'
 
  1. Fatte salve le incompatibilita' previste da  leggi  speciali,  i
pubblici incarichi sono incompatibili con le condizioni di componente
di  organo  di  controllo  o  consultivo  e di impiegato addetto alla
funzione di vigilanza, controllo e consultiva sull'ente,  istituto  o
organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione.
  2.   La  nomina  e'  inefficace  se  al  momento  dell'accettazione
l'eventuale incompatibilita' non sia  cessata  con  dimissioni  dalla
carica ricoperta o con l'aspettativa.
  3.  Il  sopravvenire delle situazioni di incompatibilita' nel corso
degli incarichi ne comporta la decadenza qualora entro  venti  giorni
non sia rimossa la causa dell'incompatibilita'.
  4.  Nessuno  puo' essere chiamato a ricoprire incarichi per piu' di
tre mandati consecutivi.