Art. 3. Incompatibilita' 1. Fatte salve le incompatibilita' previste da leggi speciali, i pubblici incarichi sono incompatibili con le condizioni di componente di organo di controllo o consultivo e di impiegato addetto alla funzione di vigilanza, controllo e consultiva sull'ente, istituto o organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione. 2. La nomina e' inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilita' non sia cessata con dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa. 3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilita' nel corso degli incarichi ne comporta la decadenza qualora entro venti giorni non sia rimossa la causa dell'incompatibilita'. 4. Nessuno puo' essere chiamato a ricoprire incarichi per piu' di tre mandati consecutivi.