Art. 4. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si applichera' a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 28 marzo 1995. MARTINO