Art. 2. 1. Le disposizioni previste nel comma 3-quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.