Art. 2.
 
  1. Le disposizioni previste nel comma 3-quinquies dell'articolo  28
della  legge  regionale  1  settembre  1993,  n.  25,  introdotte con
l'articolo 1  della  legge  regionale  10  gennaio  1995,  n.  8,  si
intendono  estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle
provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.