Art. 3.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge  regionale  1  marzo
1995, n. 19, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  2  non  si applica nei
confronti dei titolari di cave per i quali sia  stato  accertato  che
operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431;
1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497".