Art. 3. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, e' inserito il seguente: "2-bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497".