Art. 4.
 
  1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione.
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 28 marzo 1995.
                               MARTINO
Assessore regionale per l'industria
Abbate