Art. 4. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 28 marzo 1995. MARTINO Assessore regionale per l'industria Abbate