Art. 2.
                             Contributi
 
  1. La Regione persegue le finalita' di cui all'art. 1  mediante  la
concessione  di  contributi  fino  al  novanta  per cento della spesa
ammessa per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei  corsi  di
orientamento  musicale,  dando  la priorita' alle spese relative agli
onorari dei docenti e ai sussidi didattici.
  2. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non  possono  essere
utilizzati  per  l'acquisto  di  strumenti  musicali,  arredamenti  o
ristrutturazione di aule o altro materiale.