Art. 2. Contributi 1. La Regione persegue le finalita' di cui all'art. 1 mediante la concessione di contributi fino al novanta per cento della spesa ammessa per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei corsi di orientamento musicale, dando la priorita' alle spese relative agli onorari dei docenti e ai sussidi didattici. 2. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non possono essere utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali, arredamenti o ristrutturazione di aule o altro materiale.