Art. 3. Disposizioni finali e transitorie 1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Due Carrare sono definiti al sensi dell'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Padova, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente. 2. In deroga al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e' concesso, al comune di Due Carrare, il contributo straordinario di lire 200 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione. 3. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte con lo stanziamento gia' autorizzato al capitolo n. 3474 "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7.