Art. 3.
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  1.  I  rapporti  conseguenti  alla  istituzione  del  comune di Due
Carrare sono definiti al sensi dell'art. 17 della legge regionale  24
dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla
provincia  di  Padova, con deliberazione della Giunta, sulla  base in
particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova  istituzione
subentra  nella  titolarita'  di tutti i beni mobili ed immobili e di
tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine
ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
  2. In deroga al comma 2  dell'art.  12  della  legge  regionale  24
dicembre  1992,  n.  25  e'  concesso,  al  comune di Due Carrare, il
contributo straordinario di lire 200 milioni al  fine  di  concorrere
alle spese connesse al procedimento di fusione.
  3.  All'onere  di  cui  al  comma  precedente,  si fa fronte con lo
stanziamento  gia'  autorizzato  al  capitolo  n.  3474   "Contributi
regionali per l'unione e fusione di comuni" dello stato di previsione
della  spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, approvato
con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7.