Art. 2.
 
  1. Per le finalita' di cui alla presente legge si provvede mediante
l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1/1570  "Spese  per
l'adesione   della   regione  ad  associazioni,  comitati  e  persone
giuridiche a carattere associativo che svolgono attivita'  dirette  a
promuovere iniziative di rilevanza regionale" iscritto negli stati di
previsione   delle  spese  del  bilancio  regionale  per  l'esercizio
finanziario 1995.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
   Milano, 8 aprile 1995
                              ARRIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta  del  21  febbraio
1995  e  vistata  dal  commissario  del governo con nota del 30 marzo
1995, prot. n. 21402/980).