Art. 2. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1/1570 "Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attivita' dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale" iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 aprile 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 21 febbraio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21402/980).