Art. 5.
           Modifica all'art. 3 - Norme per la compilazione
      dell'offerta - della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15
 
  1. La lett. c) del comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  20
marzo 1990, n. 15, e' cosi' sostituita:
   "c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  in data non anteriore a tre mesi ovvero,
quando trattasi di forniture di valore pari  o  superiore  a  200.000
ECU,  una  dichiarazione  giurata  rilasciata  dal  titolare o legale
rappresentante, in data non anteriore  a  tre  mesi,  dinanzi  a  una
autorita'  giudiziaria,  amministrativa  o consolare, a un notaio o a
qualsiasi altro  ufficiale  autorizzato  a  riceverla  in  base  alla
legislazione  dello  Stato  della CEE di appartenenza, ovvero, quando
non sia  ammessa  la  dichiarazione  giurata,  da  una  dichiarazione
solenne  non  anteriore  ai  tre  mesi,  attestanti il possesso delle
abilitazioni necessarie alla produzione, alla locazione, alla vendita
o alla concessione in leasing dei prodotti  o  alla  prestazione  dei
servizi oggetto della fornitura".
  La  presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Lombardia.
   Milano, 8 aprile 1995
                              ARRIGONI
  (Approvata  dal  consiglio  regionale,  nella seduta del 10 ottobre
1994, riapprovata a maggioranza assoluta  dei  consiglieri  assegnati
alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario
del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 20802/1000).