Art. 5. Modifica all'art. 3 - Norme per la compilazione dell'offerta - della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15 1. La lett. c) del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, e' cosi' sostituita: "c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando trattasi di forniture di valore pari o superiore a 200.000 ECU, una dichiarazione giurata rilasciata dal titolare o legale rappresentante, in data non anteriore a tre mesi, dinanzi a una autorita' giudiziaria, amministrativa o consolare, a un notaio o a qualsiasi altro ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato della CEE di appartenenza, ovvero, quando non sia ammessa la dichiarazione giurata, da una dichiarazione solenne non anteriore ai tre mesi, attestanti il possesso delle abilitazioni necessarie alla produzione, alla locazione, alla vendita o alla concessione in leasing dei prodotti o alla prestazione dei servizi oggetto della fornitura". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 8 aprile 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 10 ottobre 1994, riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 20802/1000).