(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                      n. 25 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                           Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                       HA APPROVATO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987
n. 2 e' aggiunto il seguente:
  "Sono  comunque  esclusi dall'applicazione della presente legge gli
alloggi acquistati dai Comuni terremotati con mutuo presso  la  Cassa
Depositi  e  Prestiti  ai  sensi  della legge 219/1981. Tali alloggi,
completata la ricostruzione, saranno assegnati secondo le  preocedure
previste dalla presente legge".