(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPROVATO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 2 e' aggiunto il seguente: "Sono comunque esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi acquistati dai Comuni terremotati con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 219/1981. Tali alloggi, completata la ricostruzione, saranno assegnati secondo le preocedure previste dalla presente legge".