(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
              Emilia-Romagna n. 66 dell'11 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
        Modifica della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1
 
  1.  Il  secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre
1971, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e'  sostituito  dal
seguente:
   "Sono  escluse  da  tale  imposta le concessioni di derivazione di
acque pubbliche".
  2. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale  27  dicembre
1971,  n.  1,  come  introdotto  dall'art. 1 della legge regionale 26
aprile 1984, n. 18, e' sostituito dal seguente:
   "L'imposta di cui al comma primo e'  determinata  nel  trenta  per
cento  del  canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a
colture pioppicole".