(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 66 dell'11 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche". 2. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 18, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di cui al comma primo e' determinata nel trenta per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole".