Art. 2
      Integrazione della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1
 
  1. Dopo il secondo comma  dell'art.  9  della  legge  regionale  27
dicembre 1971, n. 1 e' aggiunto il seguente:
   "L'imposta   sulle   concessioni  relative  ai  beni  del  demanio
marittimo e forestale e' determinata  nella  misura  del  cinque  per
cento del relativo canone".