Art. 2 Integrazione della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 1. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e' aggiunto il seguente: "L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale e' determinata nella misura del cinque per cento del relativo canone".