(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale  della regione Sicilia n. 22
                         del 26 aprile 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  imprese  di  pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti
interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della  legge
regionale   7   agosto   1990,  n.  25,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che esercitano l'attivita' di pesca a strascico e/o con
sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare
dal 1 gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici
circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui  all'articolo  9,
comma  1,  della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a
beneficiare dei contributi e delle indennita' di cui ai commi 2  e  3
del  medesimo  articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi
annui fin dalla data di iscrizione.