(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995) REGIONE SICILIANA L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attivita' di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1 gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione.