Art. 2.
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della  legge  regionale  7
agosto  1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle
di cui all'articolo 1 della presente  legge,  si  applicano  fino  al
permanere   del  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  di  pesca  a
strascico nei golfi.