Art. 3.
 
  1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1995, la spesa di lire 1.100  milioni,  cui  si  provvede
utilizzando   parte  delle  disponibilita'  del  capitolo  35658  del
bilancio della Regione per l'anno medesimo.