Art. 4.
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della  Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Messina, 21 aprile 1995
                               MARTINO
       Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
                      l'artigianato e la pesca
                               Grillo