Art. 10. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario 1. L'economia realizzata alla chiusura dell'esercizio 1994 nello stanziamento del capitolo 41729 dell'Assessorato regionale della sanita', riguardante gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' reinscritta nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995 e riassegnata al capitolo di provenienza, con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 2. La predetta economia interessa i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994 e forma oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.