Art. 10.
           Reiscrizione somme fondo interventi occupazione
                        nel settore sanitario
 
  1. L'economia realizzata alla chiusura  dell'esercizio  1994  nello
stanziamento  del  capitolo  41729  dell'Assessorato  regionale della
sanita', riguardante gli interventi previsti dall'articolo  64  della
legge  regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' reinscritta nel bilancio
dell'esercizio  finanziario  1995  e  riassegnata  al   capitolo   di
provenienza,   con   provvedimento   dell'Assessorato  regionale  del
bilancio e delle finanze.
  2. La  predetta  economia  interessa  i  risultati  del  rendiconto
generale della Regione relativo all'esercizio 1994 e forma oggetto di
apposito elenco da allegare allo stesso.