Art. 2. Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi 1. Ai fini del miglioramento del servizio, il personale addetto ai servizi di guardia medica e medicina dei servizi che al 31 dicembre 1992 risultava titolare di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni di anzianita', anche complessiva, maturata nei due comparti, e' inquadrato, a richiesta, previo giudizio di idoneita', nei ruoli delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, anche in sovrannumero. 2. Il personale di cui al comma 1 addetto al servizio di guardia medica e' assegnato alle aree di emergenza e urgenza, ed il personale addetto alla medicina dei servizi alle aree individuate con il decreto assessoriale 5 dicembre 1988.