Art. 2.
        Inquadramento di personale titolare di guardia medica
                       e medicina dei servizi
 
  1. Ai fini del miglioramento del servizio, il personale addetto  ai
servizi  di  guardia medica e medicina dei servizi che al 31 dicembre
1992 risultava titolare di incarico a tempo indeterminato  da  almeno
cinque  anni  di  anzianita',  anche  complessiva,  maturata  nei due
comparti, e' inquadrato, a richiesta, previo giudizio  di  idoneita',
nei  ruoli delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
nel  primo  livello  dirigenziale  del   ruolo   medico,   anche   in
sovrannumero.
  2.  Il  personale  di cui al comma 1 addetto al servizio di guardia
medica e' assegnato alle aree di emergenza e urgenza, ed il personale
addetto alla medicina  dei  servizi  alle  aree  individuate  con  il
decreto assessoriale 5 dicembre 1988.