Art. 3. Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi 1. Fatta salva l'applicazione rispettivamente dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e dell'articolo il del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, da realizzare in relazione alle esigenze di programmazione regionale e/o locale, il personale titolare al 30 dicembre 1993 nei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi e' utilizzato ad esaurimento per le ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.