Art. 3.
   Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei
                               servizi
 
  1.  Fatta salva l'applicazione rispettivamente dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio  1991,  n.  41,  e
dell'articolo  il  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14
febbraio 1992, n. 218, da realizzare in relazione  alle  esigenze  di
programmazione  regionale  e/o  locale,  il  personale titolare al 30
dicembre 1993 nei servizi di guardia  medica  notturna  e  festiva  e
medicina  dei  servizi  e'  utilizzato  ad  esaurimento per le ore di
incarico  svolte  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.