Art. 5. Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993 1. In conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufilciale della Regione siciliana n. 16 del 26 marzo 1994 della graduatoria di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, valida per il 1993, limitatamente alle ore conferibili per lo stesso anno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessorato regionale della sanita' provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione dei posti vacanti di guardia medica che le unita' sanitarie locali, a seguito del decreto assessoriale 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994, non hanno potuto conferire per trasferimento in assenza di istanze da parte dei medici interessati. 2. I posti di cui al comma 1 saranno conferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, ai medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1993. Il predetto conferimento avverra' con validita' giuridica al 30 dicembre 1993.