Art. 5.
 Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993
 
  1. In conseguenza  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufilciale
della  Regione siciliana n. 16 del 26 marzo 1994 della graduatoria di
medicina generale di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
28 settembre 1990, n. 314, valida per il 1993, limitatamente alle ore
conferibili   per   lo  stesso  anno,  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della  presente  legge  l'Assessorato  regionale  della
sanita' provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Regione  dei  posti vacanti di guardia medica che le unita' sanitarie
locali, a seguito del decreto assessoriale 5 maggio 1994,  pubblicato
nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio
1994, non hanno potuto conferire  per  trasferimento  in  assenza  di
istanze da parte dei medici interessati.
  2.   I  posti  di  cui  al  comma  1  saranno  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  1991,  n. 41, ai medici inclusi nella
graduatoria regionale di medicina generale valida  per  il  1993.  Il
predetto conferimento avverra' con validita' giuridica al 30 dicembre
1993.