Art. 9.
          Integrazione Commissione ispezioni nelle farmacie
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 18  della  legge  regionale  20  agosto
1994, n. 33, e' aggiunta la seguente lettera:
  "d)  il presidente dell'Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto
tra i titolari o direttori di farmacia".