(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38
                         del 21 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
        Modifica della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15
 
  1.  L'art.  13 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15 e' cosi'
sostituito:
  "Art. 13 - Provvidenze.
  1. Agli iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  7  possono  essere
concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:
   a)  restauro  e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 4
per ricavarne locali da destinare:
    1)  alla  conservazione,  preparazione,  trasformazione,  vendita
diretta  o  al  consumo  dei  prodotti  prevalentemente  ottenuti  in
azienda:  lire 4 milioni per ogni locale;
    2) alla ricettivita', fino a un massimo di dodici posti letto per
azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
    3) alla realizzazione  di  alloggi:  lire  30  milioni  per  ogni
alloggio completo;
   b)  arredamento  dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni
per i locali di cui al numero 1) e lire  1  milione  per  ogni  posto
letto;
   c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle
strutture   igienico-sanitarie,   di   impianti   termici,  idrici  e
telefonici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
   d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole  dagli
strumenti  urbanistici  e attrezzate per la sosta di tende e caravan:
lire 10 milioni;
   e) attrezzature e dotazioni diverse  da  quelle  individuate  alle
lettere  precedenti finalizzate all'esercizio di attivita' sportive e
ricreative: lire 7 milioni.
  2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione
ordinaria.  Il  contributo  regionale  non  puo'  superare  la  somma
complessiva  di  20  mila  ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a
favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
  3. Per le opere realizzate in zone montane e collinari, gli importi
suindicati  sono  maggiorati  del  venticinque   per   cento.   Nella
erogazione  delle  provvidenze  e'  data preferenza agli imprenditori
agricoli a titolo principale con priorita'  ai  coltivatori  diretti,
nonche' ai loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice civile.
  4.  In  particolare  le cooperative agrituristiche possono ottenere
l'intervento  regionale  per  investimenti  quali   sistemazione   di
fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei
prodotti,  sistemazione  di  aree  attrezzate per lo sport e il tempo
libero, nonche' acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere
attivita' di servizio in favore degli associati per le  attivita'  di
cui all'art.  2 della presente legge.
  5.  In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel
rispetto dei massimali di cui al comma 2  puo'  essere  accordato  un
concorso  negli interessi su mutui della durata massima di venti anni
con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni
per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente art.
non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e  iniziative
con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.
  6.  I  mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla  legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
  7.  Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella
misura annualmente determinata nel programma di cui all'art. 12.".