Art. 2. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 1. L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, e' cosi' sostituito: "Art. 2 - Interventi ordinari. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attivita' gelsibachicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli. 2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a concedere all'Associazione bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.". 2. E' abrogato l'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1.