Art. 2.
        Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1
 
  1.  L'art.  2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, e' cosi'
sostituito:
  "Art. 2 - Interventi ordinari.
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, ad  imprenditori
agricoli    singoli    ed    associati   che   svolgono   l'attivita'
gelsibachicola, un contributo di importo non superiore  ai  massimali
previsti  dal  paragrafo  2,  e  nei  limiti  previsti dai successivi
paragrafi 4 e 5 dell'art. 12 del regolamento (CEE)  n.  2328/91,  per
l'attuazione  di  processi  di  innovazione e razionalizzazione degli
allevamenti gelsibachicoli.
  2.  La  Giunta  regionale  e'  altresi'  autorizzata  a   concedere
all'Associazione  bachicoltori  un  contributo  annuo  per  studi  ed
iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del  settore
bachisericolo.".
  2.  E'  abrogato l'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.
1.