Art. 3.
        Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.
2 e' cosi' sostituito:
  "2. I benefici previsti  sono  concessi  con  priorita'  alle  zone
montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico
per  lo  sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui
all'art.  3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sulla base di
criteri  di  ordine  socio-economico,   strutturale   ed   ambientale
determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare".
  2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.
2 e' cosi' sostituito:
  "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:
   a)  a  coltivatori  diretti  singoli od associati, ad imprenditori
agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura
massima  del  settantacinque   per   cento   della   spesa   ritenuta
ammissibile;
   b)  ad  imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi
quelli a tempo parziale, fino alla misura massima  del  quaranta  per
cento della spesa ritenuta ammissibile.".
  3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.
2 e' cosi' sostituito:
  "1.  Al  fine  di  valorizzare  le  risorse  foraggiere  delle zone
montane,  attraverso  il  miglioramento,   la   razionalizzazione   e
l'adeguamento   tecnologico   della  foraggicoltura,  a  imprenditori
agricoli associati, a cooperative e ad  associazioni  di  produttori,
possono   essere  concessi  contributi  per  investimenti  collettivi
riguardanti la produzione, il magazzinaggio e  la  distribuzione  del
foraggio,  nei  limiti  e  con  i  criteri  previsti dall'art. 20 del
regolamento (CEE)  n.  2328/91  ed  in  ogni  caso  per  importi  non
superiori al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.".
  4.  La  lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18
gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituita:
   "c) la provvista ed installazione di impianti per  l'essiccazione,
o  altri  sistemi  di condizionamento del foraggio nonche' per il suo
stoccaggio".
  5. L'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.  2  e'  cosi'
sostituito:
  "Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino.
  1.  Allo  scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico
del patrimonio  bovino  nelle  zone  montane,  garantendo  piu'  equi
redditi  attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la
Giunta regionale puo' concedere ad imprenditori agricoli,  singoli  e
associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non
superiore  ai  massimali  previsti  dal  paragrafo  2,  e  nei limiti
stabiliti  dai  successivi  paragrafi  4  e  5  dell'art.    12   del
regolamento  (CEE)  n.    2328/91,  per la produzione e l'acquisto di
manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte  ai
libri genealogici.
  2.  Possono  essere altresi' concessi alle associazioni provinciali
allevatori per l'elaborazione  dei  piani  annuali  di  accoppiamento
programmato  e  per  la  relativa  attivita'  di  assistenza  tecnica
contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.".
  6. L'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.  2  e'  cosi'
sostituito:
  "Art.  9  - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere
negli allevamenti
  1.  Ad  imprenditori   agricoli,   singoli   ed   associati,   loro
cooperative,  nonche'  ad  associazioni di produttori, possono essere
concessi contributi in conto capitale fino alla  misura  massima  del
settantacinque  per  cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile,  per
investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al  miglioramento
delle  condizioni  di  igiene  ed  al  benessere  degli animali negli
allevamenti,  a  condizione  che  gli   investimenti   medesimi   non
comportino  un  incremento della capacita' produttiva, -salvo qualora
un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento  sia
stato  precedentemente  acquisito  a  norma  del regolamento (CEE) n.
857/84.".
  7. L'art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2  e'  cosi'
sostituito:
  "Art.    10    -   Promozione   dell'assistenza   zooiatrica      e
dell'inseminazione strumentale.
  1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute  del
patrimonio  zootecnico e la qualita' delle produzioni, e' autorizzata
a concedere alle comunita' montane contributi  fino  all'ottanta  per
cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:
   a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica;
   b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione
dell'inseminazione strumentale.".
   8.  L'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi'
sostituito:
   "Art.  13  -  Interventi  per  favorire  il  riutilizzo  a   scopo
agronomico dei reflui zootecnici.
  1.  Al  fine  di  incentivare  il riutilizzo a scopo agronomico dei
reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttivita' dei
suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse  naturali
ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:
   a)  a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative
e associazioni di produttori, contributi, nella  misura  massima  del
quarantacinque  per  cento  della spesa ammissibile, per investimenti
aziendali ed interaziendali  riguardanti  la  ristrutturazione  e  la
riconversione   dei  ricoveri,  nonche'  le  strutture,  impianti  ed
attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e  la
distribuzione delle deiezioni zootecniche;
   b)  a consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 3 dell'allegato D al
Piano  regionale   di   risanamento   delle   acque   approvato   con
provvedimento  del  Consiglio  regionale n. 962 del 1 settembre 1989,
contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento  delle  spese
ammissibili   per   la  predisposizione  di  piani  di  utilizzazione
consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.
  2. Gli investimenti di cui  al  comma  1,  lettera  a)  per  essere
ritenuti  ammissibili  debbono  osservare le disposizioni regionali e
nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa'  alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole e non comportare  un  incremento  della
capacita'  produttiva  aziendale,  salvo  qualora  un quantitativo di
riferimento   supplementare   od   un   trasferimento    sia    stato
precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.".
  9.  Il  comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1994,
n. 2 e' cosi' sostituito:
  "2. Il premio di cui al comma  1  non  potra'  superare  od  essere
cumulato   all'aiuto  in  favore  delle  aree  prative  previsto  dal
regolamento (CEE) n. 2078/92.".
  10. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 18 gennaio  1994,
n. 2 e' cosi' sostituito:
  "3.  Rientrano  fra  le  operazioni di manutenzione delle superfici
abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo  di  erbe  e  arbusti
infestanti,  la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei
terreni, della viabilita' aziendale, le cure colturali ai soprassuoli
boschivi.".
  11. L'art. 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e'  cosi'
sostituito:
  "Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale.
  1.  Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale
montano, connessi all'abbandono delle opere  realizzate  dall'uomo  a
servizio dell'attivita' agricola e, piu' in generale, del territorio,
la  Giunta  regionale  puo' concedere, a soggetti privati e pubblici,
contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa
ammissibile per il mantenimento in  efficienza  di  infrastrutture  e
manufatti  interaziendali  quali viabilita' interpoderale, acquedotti
rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e  consolidamento
pendici,   canalizzazione  di  sgrondo,  valorizzazione  di  siepi  e
alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.".
  12. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio  1994,
n. 2 e' cosi' sostituito:
  "1.  La  Giunta  regionale, al fine di evitare il frazionamento del
territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi  nel
Piano  di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al
Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio  1933,  n.  215,  che
alienano  i  terreni  medesimi  ad  altri imprenditori proprietari di
fondi  ricadenti  nel  Piano  di  riordino,  un  contributo  in conto
capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore
di stima determinato dal competente commissione  provinciale  di  cui
alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori.".
   13. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio 1994,
n. 2 e' cosi' sostituito:
   "3.  Il  valore  di  stima di cui al comma I non puo' in ogni caso
risultare superiore al valore di mercato.".
   14. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994,
n. 2 e' cosi' sostituito:
   "2. Il contributo puo' essere concesso,  limitatamente  alle  zone
maggiormente  svantaggiate  da  determinarsi  da  parte  della Giunta
regionale,  in  funzione   delle   condizioni   di   viabilita',   di
geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura
di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con
situazioni  stazionali  mediamente  disagiate,  nella  misura di lire
dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in
assenza di viabilita' e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a
cavo.
  15. Dopo il comma 3 dell'art. 29 e' inserito il seguente comma 4:
  "4. I contributi di cui al presente art. non devono  in  ogni  caso
risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive
dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2.".
  16.  Dopo  il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio
1994, n. 2 aggiungere il seguente comma:
  "4. La Giunta regionale, data la particolare gravosita' degli oneri
connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, puo' concedere
un  contributo  in  conto  capitale   sulle   spese   sostenute   dai
beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese
medesime.
  17.  All'art.  31  della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono
aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
  "5.  I  mutui  di  cui  ai  commi  precedenti  debbono   riguardare
investimenti  gia' realizzati compatibili con le vigenti disposizioni
comunitarie in materia di politica delle  strutture  agricole  e  non
possono   comportare  il  superamento  dei  massimali  di  contributo
previsti dalla medesima normativa.
  6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di
modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti  per  tener  conto
delle  variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano
economicamente sane, in base ad apposita verifica da  effettuarsi  da
parte  degli  uffici  regionali  sulla  scorta di uno specifico Piano
aziendale.".
  18. L'art. 32 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e'  cosi'
sostituito:
  "Art. 32 - Mutui integrativi.
  1.  La  Giunta regionale puo' concedere ai soggetti di cui all'art.
4, un  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  relativo  a  mutui
integrativi   della   durata  massima  di  quindici  anni  pari  alla
differenza fra spesa  ammessa  e  il  contributo  in  conto  capitale
effettivamente  concesso  limitatamente  agli interventi previsti gli
articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto  dei  massimali  di  contributo
previsti   dall'art.   12,  paragrafo  2  del  regolamento  (CEE)  n.
2328/91.".
  19.  Sono abrogati il comma 3 dell'art. 7, gli articoli 11, 12, 18,
26 e il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 18  gennaio  1994,
n. 2.