Art. 3. Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "2. I benefici previsti sono concessi con priorita' alle zone montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sulla base di criteri di ordine socio-economico, strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare". 2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi: a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.". 3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "1. Al fine di valorizzare le risorse foraggiere delle zone montane, attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, a imprenditori agricoli associati, a cooperative e ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi per investimenti collettivi riguardanti la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione del foraggio, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 20 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ed in ogni caso per importi non superiori al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.". 4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituita: "c) la provvista ed installazione di impianti per l'essiccazione, o altri sistemi di condizionamento del foraggio nonche' per il suo stoccaggio". 5. L'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino. 1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo piu' equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale puo' concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici. 2. Possono essere altresi' concessi alle associazioni provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di accoppiamento programmato e per la relativa attivita' di assistenza tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.". 6. L'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti 1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonche' ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacita' produttiva, -salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.". 7. L'art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale. 1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualita' delle produzioni, e' autorizzata a concedere alle comunita' montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di: a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica; b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione dell'inseminazione strumentale.". 8. L'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici. 1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttivita' dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi: a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonche' le strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1 settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico. 2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa' alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della capacita' produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.". 9. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "2. Il premio di cui al comma 1 non potra' superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92.". 10. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilita' aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi.". 11. L'art. 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale. 1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attivita' agricola e, piu' in generale, del territorio, la Giunta regionale puo' concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilita' interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.". 12. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato dal competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori.". 13. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "3. Il valore di stima di cui al comma I non puo' in ogni caso risultare superiore al valore di mercato.". 14. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "2. Il contributo puo' essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilita', di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di lire dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in assenza di viabilita' e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo. 15. Dopo il comma 3 dell'art. 29 e' inserito il seguente comma 4: "4. I contributi di cui al presente art. non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2.". 16. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 aggiungere il seguente comma: "4. La Giunta regionale, data la particolare gravosita' degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, puo' concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime. 17. All'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6: "5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti gia' realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa. 6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale.". 18. L'art. 32 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e' cosi' sostituito: "Art. 32 - Mutui integrativi. 1. La Giunta regionale puo' concedere ai soggetti di cui all'art. 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari alla differenza fra spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti gli articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'art. 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91.". 19. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 7, gli articoli 11, 12, 18, 26 e il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.