Art. 4.
       Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
 
  1.  Dopo  il  comma  3  dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1, e' aggiunto il seguente comma 4:
  "4. Nell'ambito delle priorita' e preferenze  di  cui  al  presente
articolo,  la  Giunta  regionale  puo'  riservare quota delle risorse
finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate
da cooperative, associazioni o societa' di persone che,  mediante  lo
svolgimento  di  attivita'  agricole o zootecniche, occupino in forma
stabile persone disabili o altri soggetti per i quali e' in  atto  un
processo di reinserimento sociale.".