Art. 4. Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e' aggiunto il seguente comma 4: "4. Nell'ambito delle priorita' e preferenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale puo' riservare quota delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate da cooperative, associazioni o societa' di persone che, mediante lo svolgimento di attivita' agricole o zootecniche, occupino in forma stabile persone disabili o altri soggetti per i quali e' in atto un processo di reinserimento sociale.".