Art. 5. Parere comunitario di compatibilita' 1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui e' espresso il parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione delle Comunita' europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste. 2. La pubblicazione della presente legge nonche' dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima e' effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1 (1). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1995 BOTTIN -------- (1) L'art. 44. comma I, dello Statuto prevede che la pubblicazione delle leggi regionali avvenga entro cinque giorni dalla promulgazione. La promulgazione, inoltre, deve avvenire entro dieci giorni dall'apposizione del visto del Commissario di Governo, come recato dall'art. 43, comma I, dello Statuto e dall'art. 127, comma 20, della Costituzione. Pertanto, nell'adempiere all'obbligo costituzionale della promulgazione e statutario della pubblicazione, si fa presente che in ossequio al dettato del legislatore regionale, recato dall'art. 5, comma I, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30, l'efficacia della legge medesima decorrera' dal giorno in cui verra' espresso il parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione delle Comunita' europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e alle eventuali condizioni nello stesso previste. Del parere comunitario sara' data informazione mediante apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.