Art. 5.
                Parere comunitario di compatibilita'
 
  1.  Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui e'
espresso  il  parere  positivo  di  compatibilita'  da  parte   della
Commissione  delle Comunita' europee, ai sensi degli articoli 92 e 93
del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.
   2.  La  pubblicazione  della  presente  legge  nonche'  dei  testi
aggiornati   delle  leggi  regionali  modificate  dalla  medesima  e'
effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro  di  cui  al
comma 1 (1).
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 18 aprile 1995
                               BOTTIN
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  (1) L'art. 44. comma I, dello Statuto prevede che la  pubblicazione
delle   leggi   regionali   avvenga   entro   cinque   giorni   dalla
promulgazione.
  La  promulgazione,  inoltre,  deve  avvenire  entro  dieci   giorni
dall'apposizione  del  visto  del Commissario di Governo, come recato
dall'art. 43, comma I, dello Statuto e dall'art. 127, comma 20, della
Costituzione.
  Pertanto,   nell'adempiere   all'obbligo    costituzionale    della
promulgazione e statutario della pubblicazione, si fa presente che in
ossequio  al  dettato  del legislatore regionale, recato dall'art. 5,
comma I, della legge regionale 18 aprile  1995,  n.  30,  l'efficacia
della  legge medesima decorrera' dal giorno in cui verra' espresso il
parere positivo di compatibilita' da parte  della  Commissione  delle
Comunita' europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e
alle eventuali condizioni nello stesso previste.
  Del  parere  comunitario  sara' data informazione mediante apposito
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.