Art. 2.
                       Istituzione del marchio
 
  1.  La Giunta regionale, e' autorizzata a presentare domanda per la
registrazione del marchio collettivo Mobile  d'arte  in  stile  della
pianura  veronese  ai  sensi dell'art. 22 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929 cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, entro un anno dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.