Art. 2. Istituzione del marchio 1. La Giunta regionale, e' autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.