Art. 3.
                  Concessione dell'uso del marchio
 
  1.  La  Giunta  regionale  puo'  concedere l'uso del marchio di cui
all'art. 2 esclusivamente ai soggetti  ed  imprese  che  producono  i
mobili  d'arte  in  stile nel territorio dei comuni indicati all'art.
1.