Art. 4.
                         Produzioni tutelate
 
  1. Ai fini della presente legge e' tutelata la produzione di mobili
d'arte   in   stile,   costruiti   seguendo   le  lavorazioni  d'arte
tradizionali della zona con  impiego  di  legno  massello  e  con  le
caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso.