Art. 7. Compiti del Comitato di tutela 1. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'art. 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; b) esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio; c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a); d) proporre le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a); e) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuitigli dalla Giunta Regionale. 2. I pareri di cui alla lettera b), e le proposte di cui alla lettera d), del comma 1 sono vincolanti.