Art. 7.
                   Compiti del Comitato di tutela
 
  1. Il comitato svolge i seguenti compiti:
   a) predisporre il progetto di regolamento d'uso  di  cui  all'art.
2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
   b)  esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso
del marchio;
   c) vigilare sull'osservanza del  regolamento  d'uso  di  cui  alla
lettera a);
   d)   proporre   le  sanzioni  conseguenti  alla  violazione  delle
disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a);
   e)  esercitare  gli  altri compiti attuativi della presente legge,
eventualmente attribuitigli dalla Giunta Regionale.
  2. I pareri di cui alla lettera b),  e  le  proposte  di  cui  alla
lettera d), del comma 1 sono vincolanti.