Art. 9.
                              Procedure
 
  1.  La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge delibera le modalita' di presentazione  delle  domande
di concessione dell'uso del marchio.
  2.  Contro  il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del
marchio e contro il provvedimento  di  revoca  del  provvedimento  di
concessione  medesimo,  e' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.