Art. 9. Procedure 1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge delibera le modalita' di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio. 2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, e' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.