(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 1. L'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale. 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni dei produttori, dei consorzi di tutela, degli enti strumentali regionali, nonche' dei consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480. 3. L'utilizzazione del marchio e' consentita per prodotti che per zona di produzione, per sistema di produzione e di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche offrono particolari garanzie a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto. 4. La Giunta regionale con propria deliberazione: a) individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e determina i relativi disciplinari di produzione nei quali sono previste le caratteristiche qualitative richieste per la qualificazione del prodotto; b) rilascia, su parere del comitato tecnico operativo di cui all'art. 4, l'autorizzazione all'uso del marchio subordinandola alla sottoscrizione di una convenzione di utilizzazione, nella quale sono stabiliti gli obblighi e le responsabilita' del richiedente; c) vigila sulla persistente corrispondenza dei prodotti che usufruiscono del marchio ai disciplinari di produzione e sul rispetto della convenzione di utilizzazione; d) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge o la convenzione. 5. Per l'esercizio dell'attivita' di controllo, anche nei luoghi di produzione e consumo, la Giunta regionale puo' avvalersi, mediante specifica convenzione, di organismi specializzati nel settore.".