Art. 2. Modifica all'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 1. L'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - Comitato tecnico operativo. 1. Presso la Giunta regionale e' istituito un comitato tecnico operativo, composto da: a) il dirigente coordinatore del Dipartimento per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, con funzioni di Presidente; b) un esperto in legislazione alimentare; c) un esperto in marketing; d) un esperto in tecniche di controllo; e) un esperto per ciascuno dei settori che ricomprendono prodotti ammessi al marchio; f) un esperto designato dalle Associazioni di consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3. 2. Gli esperti sono nominati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di nomine di competenza regionale. 3. Il Comitato tecnico operativo esprime parere sui disciplinari di produzione e sulle convenzioni di utilizzazione del marchio, curandone il successivo aggiornamento in relazione al progresso scientifico e tecnologico, nonche' sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio. 4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il funzionamento del comitato tecnico operativo.".