Art. 2.
    Modifica all'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 4 - Comitato tecnico operativo.
  1.  Presso  la  Giunta  regionale  e' istituito un comitato tecnico
operativo, composto da:
   a) il dirigente coordinatore del Dipartimento per la promozione  e
la  valorizzazione  delle  produzioni agroalimentari, con funzioni di
Presidente;
   b) un esperto in legislazione alimentare;
   c) un esperto in marketing;
   d) un esperto in tecniche di controllo;
   e) un esperto per ciascuno dei settori che ricomprendono  prodotti
ammessi al marchio;
   f)  un  esperto designato dalle Associazioni di consumatori di cui
alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3.
  2.  Gli  esperti  sono  nominati  dalla  Giunta  regionale  con  la
procedura  prevista  dalla  normativa vigente in materia di nomine di
competenza regionale.
  3. Il Comitato tecnico operativo esprime parere sui disciplinari di
produzione  e  sulle  convenzioni  di  utilizzazione   del   marchio,
curandone  il  successivo  aggiornamento  in  relazione  al progresso
scientifico e tecnologico, nonche' sulle  domande  di  autorizzazione
all'uso del marchio.
  4.  La  Giunta  regionale  disciplina  con proprio provvedimento il
funzionamento del comitato tecnico operativo.".