Art. 3.
   Modifica dell'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 6 - Procedura per la protezione organizzata dei prodotti  del
Veneto.
  1.  La  Giunta  regionale  con  proprio  provvedimento determina la
procedura per la concessione dell'autorizzazione all'uso del  marchio
regionale.".