Art. 3. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 1. L'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - Procedura per la protezione organizzata dei prodotti del Veneto. 1. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio regionale.".