Art. 4.
   Modifica dell'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11
 
   1.  L'art.  8  della  legge  regionale  8  marzo  1988,  n.  11 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 8 - Intervento regionale.
  1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Giunta regionale
e' autorizzata ad  effettuare  direttamente  o  attraverso  gli  enti
strumentali   regionali,   studi   ed   indagini   finalizzati   alla
qualificazione  delle  produzioni  agroalimentari  e   a   finanziare
programmi   annuali   di  iniziative  in  tema  di  riconoscimento  e
qualificazione e gestione dei controlli di qualita' delle  produzioni
agroalimentari venete.".