Art. 4. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 1. L'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - Intervento regionale. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare direttamente o attraverso gli enti strumentali regionali, studi ed indagini finalizzati alla qualificazione delle produzioni agroalimentari e a finanziare programmi annuali di iniziative in tema di riconoscimento e qualificazione e gestione dei controlli di qualita' delle produzioni agroalimentari venete.".