Art. 5.
  Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
  1.  La  lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e' sostituita come segue:
   "c) il Dipartimento per  la  promozione  la  valorizzazione  delle
produzioni agroalimentari;".