Art. 5. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' sostituita come segue: "c) il Dipartimento per la promozione la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;".