Art. 6.
   Modifica dell'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11
 
  1.  L'art.  10  della  legge  regionale  8  marzo  1988,  n.  11 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 - Norma finanziaria.
  1. All'onere  di  lire  2.135.000.000  derivante  dall'applicazione
della  presente legge, si provvede mediante reintroito al capitolo n.
8370 dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  regionale
per  l'anno  1995 della somma di pari importo gia' assegnata all'Ente
di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) per le attivita'  della  legge
regionale  8 marzo 1988, n. 11 e della legge regionale 14 marzo 1980,
n. 16 e non impegnata dallo stesso ente entro il 31 dicembre 1994.
  2. Il capitolo n. 8370 dello stato di previsione  dell'entrata  per
l'anno   1995   assume  la  seguente  nuova  denominazione  "Recupero
dall'ESAV di somme non utilizzate  su  finanziamenti  concessi  dalla
Regione  del  Veneto  per  l'attivita'  di  ricerca e sperimentazione
nonche' per  la  valorizzazione  dei  prodotti  agroalimentari"  e  i
relativi stanziamenti, di competenza e di cassa, sono incrementati di
lire  2.135.000.000  per l'esercizio finanziario 1995; nello stato di
previsione della spesa del bilancio  regionale  per  l'anno  1995  e'
istituito   il   capitolo   n.  12548  che  assume  la  denominazione
"Iniziative   regionali   per   la   valorizzazione   dei    prodotti
agroalimentari"   con  lo  stanziamento  di  lire  2.135.000.000  per
competenza e per cassa.