Art. 6. Modifica dell'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 1. L'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 - Norma finanziaria. 1. All'onere di lire 2.135.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante reintroito al capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1995 della somma di pari importo gia' assegnata all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) per le attivita' della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e non impegnata dallo stesso ente entro il 31 dicembre 1994. 2. Il capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1995 assume la seguente nuova denominazione "Recupero dall'ESAV di somme non utilizzate su finanziamenti concessi dalla Regione del Veneto per l'attivita' di ricerca e sperimentazione nonche' per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari" e i relativi stanziamenti, di competenza e di cassa, sono incrementati di lire 2.135.000.000 per l'esercizio finanziario 1995; nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e' istituito il capitolo n. 12548 che assume la denominazione "Iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari" con lo stanziamento di lire 2.135.000.000 per competenza e per cassa.