Art. 8.
                         Norme d'attuazione
 
  1.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale dispone con proprio provvedimento,  ove  necessario,
gli   adempimenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  gia'  spettanti
all'ESAV  e  al  consorzio  per  la  promozione  dei  prodotti   agro
alimentari  del  Veneto costituito a norma dell'art. 5 della legge n.
11/1988.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 18 aprile 1995
                               BOTTIN