Art. 8. Norme d'attuazione 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni gia' spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agro alimentari del Veneto costituito a norma dell'art. 5 della legge n. 11/1988. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1995 BOTTIN