Art. 2.
                       Natura degli interventi
 
  1.  Per  il  conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la
Regione attua:
   a) l'individuazione nel territorio regionale di  boschi  ed  altri
popolamenti  vegetali  naturali  od  artificiali  in grado di fornire
semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in
un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616;
   b)  l'acquisizione  al  patrimonio  forestale  regionale  di  aree
boscate di elevato valore biogenetico, con priorita' ai residui lembi
di bosco planiziale individuati dal piano territoriale  regionale  di
coordinamento (PTRC);
   e)  l'impianto  e  la  gestione  di  arboreti per la produzione di
materiali di propagazione selezionati;
   d) la realizzazione di un vivaio regionale per  la  produzione  di
piantine  di  tipo forestale, di origine certificata e di provenienza
indigena del Veneto o, al piu' del bacino padano.