Art. 2. Natura degli interventi 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione attua: a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorita' ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC); e) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati; d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al piu' del bacino padano.