Art. 3. Applicabilita' 1.Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato eclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge. 2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non puo' ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalita' prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonche' agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati.