Art. 3.
                           Applicabilita'
 
  1.Negli  impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo,
protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo
pubblico   deve   essere   impiegato   eclusivamente   materiale   di
propagazione certificato ai sensi della presente legge.
  2.  Chiunque  faccia  uso  di  materiali  forestali di propagazione
diversi da quelli stabiliti dalla presente legge  non  puo'  ottenere
contributi   pubblici  od  altre  agevolazioni,  a  qualunque  titolo
previsti.
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  1,  non  si  applicano  agli
impianti eseguiti con finalita' prevalentemente estetiche in giardini
e  parchi  pubblici  o  privati,  nonche' agli arredi vegetali e alle
alberature stradali all'interno dei centri abitati.