Art. 4. Popolamenti vegetali 1. La giunta regionale, sentita l'azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco. 2. L'azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e puo' effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinche' ne curino l'accrescimento. 3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce il libro regionale da boschi da seme soggetto a periodico aggiornamento. 4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deterrmna le modalita' ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.