Art. 4.
                        Popolamenti vegetali
 
  1. La giunta regionale, sentita l'azienda regionale delle  foreste,
individua   i   popolamenti,  che  per  le  particolari  e  pregevoli
caratteristiche vegetazionali e  stazionali,  risultano  idonei  alla
produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
  2.  L'azienda  regionale  delle  foreste  cura  la  diffusione e la
produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie
autoctone e puo' effettuare la cessione di tale materiale, fino  allo
stadio  di  trapianto  ad  imprenditori  singoli  ed  associati  od a
vivaisti affinche' ne curino l'accrescimento.
  3. L'elenco dei popolamenti  individuati  ai  sensi  del  comma  1,
costituisce il libro regionale da boschi da seme soggetto a periodico
aggiornamento.
  4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge, deterrmna le modalita' ed i criteri per il controllo
della provenienza e la  certificazione  del  materiale  forestale  di
propagazione.