Art. 5. Acquisizione di aree boscate 1. La giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico. 2. Le aree cosi' acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'azienda regionale delle foreste.