Art. 5.
                    Acquisizione di aree boscate
 
  1.  La  giunta  regionale, su proposta dell'azienda regionale delle
foreste, provvede all'acquisizione di  aree  boscate  di  particolare
pregio sotto l'aspetto biogenetico.
  2.  Le  aree  cosi'  acquisite  entrano  a  far  parte  del demanio
forestale regionale e sono affidate per la loro gestione  all'azienda
regionale delle foreste.