Art. 6. Arboreti da seme 1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, sulla base di programmi annuali proposti dall'azienda regionale delle foreste ed approvati dalla giunta regionale. 2. L'azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.