Art. 6.
                          Arboreti da seme
 
  1.  La  Regione  promuove  a  suo  totale carico la costituzione di
arboreti per la produzione di materiali di propagazione  selezionati,
sulla base di programmi annuali proposti dall'azienda regionale delle
foreste ed approvati dalla giunta regionale.
  2.  L'azienda  regionale  delle foreste provvede all'impianto, alla
cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.